Digita e premi Invio per effettuare una ricerca

Riduzione ATA e vigilanza

22/03/2019

La progressiva riduzione del numero dei collaboratori scolastici accresce ogni anno le difficoltà operative nell’adempiere all’obbligo di vigilanza degli allievi.  A questo si aggiunge la crescente preoccupazione del personale scolastico, il corpo docente in particolare, per l’aggravio di responsabilità.
Purtroppo la normativa in materia, pur nella sua sostanziale indeterminatezza, non sembra consentire appigli per contrastare le riduzioni in atto né, tantomeno, elidere l’obbligo di vigilare sugli alunni minori per tutta la durata della loro permanenza all’interno dell’Istituzione Scolastica. Ritengo pertanto utile proporre un’analisi ragionata della normativa vigente e della giurisprudenza, per supportare l’adozione delle scelte organizzative a cui le Istituzioni scolastiche sono comunque chiamate.
Il quadro normativo di riferimento riguarda norme relative alla natura giuridica ed all’organizzazione del sistema scolastico (Testo unico 165/2001 - DLgs 297/94; DPR n. 275/99), al contratto di lavoro del personale (CCNL Quadriennio Giuridico 2006/09); alla responsabilità civile connessa alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048); ed a quella riguardante gli obblighi organizzativi e di controllo (Codice Civile art  2043; art. 2051).
L’insieme normativo assegna alla Scuola (Dirigente, personale docente e personale Ata, ciascuno per le proprie competenze) il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati all’Istituzione Scolastica.

La giurisprudenza infatti ritiene che l'affidamento di un minore ad una Istituzione Scolastica comporta per quest’ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico–fisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti da responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità del giovane. (Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125). In particolare, è ricorrente l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (Cass. 5/9/1986, n. 5424), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (Cass. 4/3/1977, n. 894).

Il Dirigente Scolastico non ha obblighi diretti di vigilanza sugli allievi, ma l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 prevede a suo carico la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili, e cioè quando non abbia eliminato le fonti di pericolo e non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione delle attività scolastiche, facendo approvare un apposito Regolamento dal Consiglio d’Istituto, quale Organo collegiale competente.

E’ del tutto evidente che l’organizzazione complessiva delle attività non può avere caratteristiche di genericità, ovvero prive di effettive indicazioni attuative, e deve disciplinare tutte le possibili situazioni in cui deve essere assicurata la vigilanza:

  •  
dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula
durante lo svolgimento delle attività didattiche
durante i cambi di turno tra i docenti
in caso d’assenza o impedimento del  docente
durante l’intervallo/ricreazione
durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni
nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa
durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa
durante le visite guidate/viaggi d’istruzione
 

Ai sensi dell’art. 2051 c.c. il Dirigente scolastico è poi responsabile laddove non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno al personale che opera nella Scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.

Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza e, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro che per legge sono tenuti alla fornitura e manutenzione degli immobili ad uso scolastico.

Credo sia opportuno sottolineare che le scelte organizzative sono assoggettabili a sindacato giudiziale, volto ad assicurare il rispetto delle regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del “neminem laedere”,  rispetto al quale eventuali motivi di economia di spesa e vincoli di bilancio sono del tutto irrilevanti (Cass. n. 6635/1998).

 

Per quanto attiene il personale docente l’obbligo di vigilanza, oltre che in qualità di “precettore” di cui all’art. 2048 c.c. con l’obbligo di custodire i propri allievi per tutti il tempo in cui gli sono affidati, è rintracciabile già nel Regolamento generale sull'istruzione elementare R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, laddove all’art. 350 è  indicato “l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti”.

Il medesimo precetto viene riportato nel regolamento tipo di cui alla CM n.105 del 16.4.1975, che all’art. 17, relativo alla vigilanza sugli alunni prevede che:


    • Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni
    • durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose
    • al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.

 

Un dovere che viene ribadito nel CCNL laddove si dice che “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

Se è indubitabile l’obbligo per il personale docente di assicurare la vigilanza degli allievi per tutto il periodo di affidamento degli stessi, è altrettanto vero che a tale obbligo deve concorrere il personale Ata chiamato dallo stesso contratto di lavoro ad "assicurare la sorveglianza nei confronti degli alunni ed alla collaborazione con i docenti".

Proprio nelle mansioni dei collaboratori scolastici, così come riportate nella tabella A - profili di area del personale ATA - allegata al CCNL,  troviamo una specificazione delle sue competenze in materia di vigilanza:

 

"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".

 

Come esplicitamente indicato, i compiti di vigilanza degli alunni vengono riferiti a quattro momenti specifici:  ingresso, uscita, ricreazione e refezione, senza alcun riferimento agli altri momenti della didattica, per i quali è prevista una più generale  “vigilanza sugli alunni” unitamente alla “collaborazione con i docenti.

E’ del tutto evidente che da un punto di vista normativo non sembra esserci una specifica indicazione, salvo il momento della ricreazione e della refezione, di assicurare la presenza “al piano o nell’area” del collaboratore scolastico per coadiuvare il docente nella vigilanza sugli allievi.

Dall’insieme normativo può delinearsi una scansione temporale che vede la vigilanza degli allievi assegnata al collaboratore scolastico, in via esclusiva, nei momenti immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle lezioni, comprendendo in questo sia la sorveglianza del minore nella frazione di tempo intercorrente fra l’ingresso ed il subentro del docente, sia la vigilanza sul minore non ancora riconsegnato ai genitori per ritardo o momentaneo impedimento degli stessi e per un periodo di tempo limitato. Rientrano in questa fattispecie anche gli obblighi di vigilanza relativi alle situazioni in cui i trasporti pubblici o quelli dedicati determinino la presenza di allievi all’interno dei luoghi dell’Istituzione Scolastica.

 

Con la formazione del gruppo classe, l’obbligo di vigilanza viene trasferito al docente. L'obbligo permane per tutta la durata della didattica e fino alla riconsegna, reale o potenziale, del minore al genitore o suo delegato, fermo restando che “il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno" (Cass. 6937 del 23/6/93 Sez. III, e n. 12424 del 10/12/98 Sez. III).

Proprio dalla considerazione della maggiore pericolosità di momenti come la ricreazione e la mensa (aggiungerei il cambio d’ora) che nasce l’indicazione della competenza, sussidiaria a quella del docente, del collaboratore scolastico.

Nei momenti di didattica in aula l’obbligo di vigilanza è quindi di esclusiva competenza del Docente che deve assolverlo, senza soluzione di continuità, avvalendosi se necessario del collaboratore scolastico assegnato all’area/piano e sempre che sia presente. A tale riguardo e’ bene precisare che, per trasferire la custodia del minore o dell’intero gruppo classe ad un collaboratore scolastico, il Docente dovrà assicurarsi della presenza dello stesso, richiamarne l’attenzione, richiederne la disponibilità e riceverne l’assenso.

 

Dall’insieme normativo l’obbligo di coadiuvare il docente nella vigilanza degli allievi durante lo svolgimento della didattica d’aula, che pure il CCNL assegna al collaboratore scolastico, sembra rappresentare un optional, sicuramente importante ma non indispensabile.

Appare utile precisare che la mancanza del collaboratore scolastico sul piano o nell’area in cui si svolgono le attività non attenua in alcun modo gli obblighi di vigilanza in capo al docente affidatario del gruppo classe o del singolo allievo.

E’ evidente che, a fronte del complesso insieme normativo ed alle difficoltà legate alla riduzione del numero dei collaboratori, assume fondamentale rilevanza il compito organizzativo in capo al Dirigente Scolastico, che andrà assolto a seguito di ad una vera e propria valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza e di ottimizzazione nell’utilizzo del personale ATA, con scelte calibrate sulle diverse condizioni ambientali delle Istituzioni Scolastiche e differenziate in considerazione dell'età degli alunni, secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.

Nell’intento di fare cosa utile ed agevolare il predetto adempimento organizzativo, si allega alla presente uno schema di istruzioni operative relative all’accoglienza e vigilanza degli allievi nei diversi momenti della giornata didattica, che andranno adattate alle situazioni ambientali ed all’ordine delle diverse Istituzioni Scolastiche.

 

Modelli di esempio di istruzioni operative