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Somministrazione farmaci

22/03/2019

S

Docenti e collaboratori scolastici possono somministrare farmaci agli allievi durante la loro permanenza a scuola?

Di norma l’auto assunzione e la somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al personale scolastico è vietata.

Va detto però che, in considerazione del fatto che in molte situazioni la somministrazione di farmaci rappresenta un elemento discriminante la salute ed il benessere dell’allievo a scuola, è stata definita dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all’interno dell’Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita”. (Min. P.I. prot 2312 del 2005)

In tale evenienza, qualora non sia possibile l’intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l’accesso nell’edificio scolastico, è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:

- si renda volontariamente disponibile,

- abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di formazione "in situazione" alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle AUSL competenti,

- l’intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

 

Le linee guida interministeriali del 25.11.2005 prevedono che:


I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. 
Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. 
Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.”.

 

La somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico è subordinata ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell’allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell’allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico “protocollo sanitario” relativo alla somministrazione.

In tale evenienza il personale resosi disponibile alla somministrazione, se avrà seguito le indicazioni del “protocollo sanitario”, sarà in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile.

Stando all’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute, la mancata somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) da parte del personale scolastico non addetto al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso. 
In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le procedure di Primo soccorso indicate nelle Piano di emergenza in atto nell’Istituzione Scolastica, tali procedure in genere prevedono il ricorso agli Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (112).

Per il personale scolastico Addetto al Primo Soccorso la situazione la situazione potrebbe essere diversa e dirimente circa la sua responsabilità.
Come spesso accade, laddove il quadro normativo è carente si va avanti per sentenze.