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Dirigenti e Preposti - individuazione e formazione

21/03/2019

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La normativa introdotta dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede obblighi formativi ed un aggiornamento periodico per: Datori di lavoro che assumono in proprio l’incarico di RSPP, Responsabile ed Addetti al servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti, preposti, addetti alle emergenze e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21.12.2011, in ossequio alla previsione legislativa, ha definito modalità e durata dell’aggiornamento quinquennale per:  Dirigenti, Preposti, e Lavoratori.

I nuovi adempimenti formativi riguardano fra gli altri:

- Obbligo di formazione dei lavoratori su due moduli per complessive 12 ore ed aggiornamento periodico, con cadenza quinquennale, di 6 ore. Viene riconosciuta come valida l’attività formativa  svolta nel periodo di tempo compreso tra il 26 gennaio 2006 ed il 25 gennaio 2013 ai sensi della precedente normativa.

- Obbligo di formazione dirigenti per complessive 16 ore ed aggiornamento quinquennale di 6 ore.  La formazione, sostitutiva di quella prevista per i lavoratori, effettuata in data antecedente (fino a 5 anni) o entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, viene riconosciuta come valida e la scadenza quinquennale dell’aggiornamento periodico parte dalla data di effettuazione del corso.

- Obbligo di formazione preposti per complessive 8 ore ed aggiornamento quinquennale di 6 ore, aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori. Anche in questo caso la formazione effettuata in data antecedente (fino a 5 anni) o entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, viene riconosciuta come valida e la scadenza quinquennale dell’aggiornamento periodico parte dalla data di effettuazione del corso.

Relativamente alla formazione di Dirigenti e Preposti, l’obbligo formativo è però fortemente condizionato dall’assoluta mancanza di certezze applicative circa l’individuazione di tali figure in ambito scolastico.

In assenza del decreto attuativo per il comparto scuola, previsto dal D. Lgs. 81/08 e non ancora emanato, permangono infatti molteplici dubbi circa l’individuazione di tali figure in un comparto strutturato per profili orizzontali e funzioni, direttive e di coordinamento, non diversificate nello stato giuridico del personale.

Per sopperire alla mancanza del decreto attuativo alcune regioni hanno definito delle vere e proprie linee-guida applicative del D. Lgs. 81/08 nella scuola, ultima in ordine di tempo la Regione Piemonte in accordo con il MIUR regionale, con la Regione Piemonte D.D. 18 giugno 2012 n. 411 (Documento di indirizzo per la sicurezza degli Istituti Scolastici del Piemonte).

In tale Direttiva la Regione Piemonte, analogamente a quanto già fatto da Veneto, Emilia Romagna e Toscana, dispone una rigorosa lettura dei ruoli all’interno dell’Istituzione Scolastica, andando ad individuare quali:

Dirigenti: il DSGA, il Docente con funzioni vicarie ed i Coordinatori responsabili di plesso;

Preposti: Responsabili di laboratorio per la funzione di coordinamento degli Assistenti tecnici, Insegnanti teorici e tecno-pratici nelle attività di laboratorio (palestra ed aule d’informatica comprese)ed Assistenti Tecnici.

 

Questa lettura, relativamente agli insegnanti teorici e tecno-pratici, direttamente dipendente dalla definizione di lavoratore nella parte in cui recita “Al lavoratore così definito è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”, amplia notevolmente la platea dei preposti coinvolgendo in pratica gran parte del corpo docente, compreso quello della scuola primaria e secondaria di primo grado, laddove si faccia uso di aule d’informatica, linguistica, artistica e di scienze.

Pur con qualche perplessità circa alcune individuazioni:

- i Coordinatori di plesso individuati come Dirigenti, anche se non organizzano l’attività dei lavoratori da essi  coordinati, come richiesto nella definizione di Dirigente,

- l’individuazione come Preposti degli Assistenti Tecnici che, nelle attività di laboratorio, non svolgono azione di coordinamento degli allievi equiparati ai lavoratori, ma più semplicemente, in qualità di addetti alla conduzione tecnica dei laboratori,  di “supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti”,

le indicazioni appaiono condivisibili.

E’ del tutto evidente che indirizzi applicativi e linee guida emanate in sede Regionale hanno valore cogente solo per le regioni interessate, ma è altrettanto evidente, che essendo state emanate d’intesa con gli organi di vigilanza e di controllo, Inail ed Uffici Scolastici regionali, rappresentino un indubbio riferimento per la corretta applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico.

Ci sembra pertanto opportuno uniformarsi a tali indicazioni sia per quanto attiene la predisposizione delle deleghe che per l’adempimento degli obblighi formativi, tenendo conto che l’obbligo formativo per Dirigenti e Preposti, decisamente oneroso sia in termini organizzativi che economici, andrà avviato entro il prossimo 25 giugno.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, andrà assicurata ai Dirigenti:

- una formazione di 16 ore per coloro che non hanno mai svolto alcun momento formativo in materia di igiene e sicurezza lavoro, oppure lo hanno svolto prima del 26 gennaio 2006;

- una formazione di quattro ore per i Dirigenti che hanno ricevuto la formazione come lavoratori nel periodo di tempo compreso tra il 26 gennaio 2006 ed il 25 gennaio 2013;

Nessuna formazione, ma obbligo di aggiornamento quinquennale di 6 ore a partire dalla conclusione di uno dei seguenti corsi:

- Corso per Dirigenti e Preposti (D.Lvo 81/08 art. 37 comma 7)

- Corso per datori di lavoro (DM 16/01/1997 art. 3)

- Corso per ASPP - modulo A (Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006)

 

Preposti:

formazione di 8 ore indipendentemente dall’aver svolto o meno  la formazione prevista per i lavoratori;

nessuna formazione per coloro che hanno svolto in precedenza il corso da Preposti, ma obbligo di aggiornamento quinquennale (a partire dalla data della predetta formazione) di 6 ore. 

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