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Didattica a distanza: ammesso il controllo degli strumenti del lavoratore

21/07/2020

 

I

n base allo Statuto dei #Lavoratori il datore di lavoro è autorizzato ad effettuare controlli sugli strumenti lavorativi del dipendente.

L'INL, con circolare n. 2 del 07/11/2016, ha definito gli “strumenti di lavoro” come “apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione”.
Il Garante #Privacy ha invece affermato che “strumenti di lavoro sono dispositivi utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa”, ovvero “direttamente preordinati all'esecuzione della prestazione lavorativa"

Tra questi rientrano i device e le email aziendali, anche nel caso di #smartworking o di didattica a distanza.

Ma allora il datore può effettuare controlli indiscriminati? La risposta è NO.
E’ necessario che il datore comunichi per quali controlli e con quale cadenza intende attivarsi. E’ poi necessario che operi così da non violare i principi fondamentali della normativa privacy.

Consigliamo di fare attenzione nel caso di utilizzo di sistemi di controllo in quanto, se venissero meno i presupposti di liceità, le #scuole si esporrebbero a contestazioni di grave entità.

#EUservice