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Piano scuola 2020/21: i dubbi sulle distanze interpersonali e sui parametri di riferimento

02/07/2020

 

I

n riferimento alla rilevante problematica del "distanziamento fisico" il Piano Scuola nell'allegato Stralcio Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico prevede di: "garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento".
In tale formulazione non è chiaro se lo "spazio di movimento" è riferito ai movimenti degli allievi nella loro postazione o anche a quella che, per la zona cattedra/lavagna, viene indicata invece come "area dinamica di passaggio".

Neanche il  successivo Stralcio Verbale n. 90 del Comitato Tecnico Scientifico aiuta nella risoluzione del problema, limitandosi ad una migliore definizione del punto di rilevazione del distanziamento "il distanziamento fisico (inteso come 1 m fra le rime buccali degli alunni) rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione."
Non è ovviamente un problema lessicale in considerazione del fatto che le due possibili interpretazioni risultano determinanti per la capienza delle aule, con evidenti riflessi sulle modalità di erogazione della didattica e le dotazioni organiche degli Istituti.
Ad esempio in un'aula media di 48 mq (6 x 8 m.), considerando solo la distanza interpersonale tra le postazioni avremmo un capienza massima di 22 alunni di poco superiore a quella riferita agli indici di funzionalità didattica di cui al D.M. LL.PP. 18/12/75, mentre, mantenendo il distanziamento di 1 m. anche con eventuali alunni presenti nell'area dinamica di passaggio, avremmo una capienza ridotta a 14 alunni.                                                                                                                                

Considerato che il chiarimento del CTS riguarda solo il punto di rilevazione della distanza interpersonale che non modifica né abroga in alcun modo il riferimento allo spazio di movimento, ritengo sia possibile individuare correttamente la distanza interpersonale e la collocazione delle postazioni degli alunni agendo sui diversi termini "spazio di movimento" e "spazio di passaggio" utilizzati di volta in volta dal CTS.
Anche se dal punto di vista normativo non esiste una definizione precisa per le due situazioni, appare ragionevole definire spazio di movimento quello che il corpo dell'allievo può occupare muovendosi nella sua postazione e spazio di passaggio quello necessario per compiere veri e propri spostamenti dalla propria postazione ad un altro punto del locale, indipendentemente dal successivo chiarimento sulle rime buccali che, anziché chiarire, sembra rimettere il tutto in discussione.
Nelle ipotesi più favorevoli andrebbe comunque sempre considerato l'ingombro dell'allievo in posizione assisa, considerando le rime buccali nelle diverse posizioni date dai movimenti sul posto, in modo da rispettare l'indicazione, tuttora vigente, di tener conto dello spazio di movimento.                                                                                        

Una piccola riflessione sui parametri che vengono di volta in volta citati come punto di riferimento per una previsione sugli affollamenti e quasi sempre orientati dal rapporto mq/allievo desunto dall'ampiezza delle aule: si tratta a mio avviso di un esercizio teorico che, anche se può sembrare corretto, non ha una reale rispondenza con la realtà.
Ad esempio lo spazio per il docente di 2 m. dalla rima buccale al banco più vicino risulta di 2 x 5 =10 mq. solo nel caso di una parete a cui è accostata la postazione del docente sia lunga 5 m; qualora la parete cui è addossata la cattedra fosse di 7 m. lo spazio diventerebbe 2 x 7 = 14 mq. e così via, senza contare che, in ambedue i casi andrebbe considerato uno spazio circolare di 2 metri di diametro. Considerazione questa che purtroppo va estesa a tutte le postazioni degli allievi.                                


In una simulazione per la collocazione delle postazioni degli allievi per un locale di 6 x 8 = 48 mq potrebbero essere collocate 22 postazioni, in un locale di dimensioni simili 7 x 7 = 49 mq., malgrado l'ampiezza superiore di 1 mq, avremmo la possibilità di disporre solo 18 postazioni.
Per fare un esempio assurdo ma ampiamente significativo e di facile comprensibilità, in uno spazio di 1 x 10 = 10 mq. posso mettere 8 postazioni (tolti i 2 m del docente pari a 2 mq.), in uno spazio di analoga ampiezza di 2 x 5 = 10 mq. (tolti i 2 m. del docente pari a 4 mq.) posso mettere solo 3 postazioni, ovvero meno della metà.


Per un calcolo preciso pertanto non è sufficiente l'ampiezza del locale ma è necessario disporre di tutte le dimensioni dei locali destinati alla didattica, con l'impossibilità pratica di adottare qualsivoglia parametro. 


Per quanto attiene alla distanza del docente e dell'area cattedra mi sembra che la correzione apportata dal CTS non sia così significativa, come evidenziato nei vari social dai DS, perché nella prima stesura del decreto era indicato: "l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento". mentre nel successivo parere scompare il riferimento all'area dinamica e di passaggio che viene inglobata nei due metri perché riferita "alla zona interattiva della cattedra prevedendo fra l'insegnante ed i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 m".