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DIVIETO DI FUMO

21/03/2019

Le prime norme riguardanti il divieto di fumo a tutela dei minori risalgono al Regio Decreto 2316 del 24.12.1934, tuttora in vigore, nella parte in cui prescrive il divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico (art. 25).

Il controllo dell’esposizione al fumo di tabacco ha una prima regolamentazione con la L. 584 dell’11.11.1975, avente per oggetto: “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”.

Con tale norma il legislatore formula un elenco di luoghi nei quali è vietato fumare, tra questi sono descritti anche i locali di pertinenza delle scuole anche se limitatamente alle sole “aule delle scuole”.

Venti anni dopo, per chiarire gli aspetti controversi della legge, viene emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995: “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”. Il legislatore, facendo propria l’interpretazione fornita in precedenza dal TAR Lazio, specifica l'ambito applicativo del divieto di fumo fornendo i criteri interpretativi rispetto ai locali in cui si applica il divieto ed indicando per le aule scolastiche: le aule delle scuole di ogni ordine e grado.

La direttiva stabilisce anche che, nei locali in cui si applica il divieto, devono essere esposti cartelli con l’indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell'autorità cui compete accertare le infrazioni.

Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’autorità competente.

Ulteriori precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alla modalità d'applicazione nei locali aperti al pubblico sono state fornite dalla Circolare n° 4 del 28.3.2001 del Ministero della Sanità “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”.

In tale circolare sotto la voce “Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo” si riporta: “scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreteria studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc)”.

La  normativa è stata ulteriormente definita con la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 - “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, entrata in vigore nel 2005, che nel Capo IX (Disposizioni in materia di tutela della salute) all’art. 51 si occupa di "Tutela della salute dei non fumatori" estendendo il  divieto di fumo a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.

In attuazione della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, in data 16 dicembre 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, é stato sancito l'Accordo (pubblicato nella G.U. n° 303 del 28.12.2004) che definisce le procedure per l'accertamento delle infrazioni, l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni.

Ulteriori precisazioni sono state infine fornite in data 17 dicembre 2004, dal Ministero della Salute con la circolare ‘Indicazioni interpretative e attuative conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della L. 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori’.

Infine, con l’emanazione del D.L. 104 del 12.9.2013, il divieto viene esteso anche alle pertinenze esterne degli edifici scolastici ed al fumo delle sigarette elettroniche all’interno degli edifici.

Modalità organizzative per l’applicazione del divieto di fumo a scuola
Il Dirigente Scolastico, in attuazione della normativa, emana la disposizione che stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituzione Scolastica e nelle relative pertinenze esterne;
dispone l’installazione in tutti i locali dell’Istituto della segnaletica riguardante il divieto di fumo, con la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Non esiste un vincolo al formato, fatta salva una buona leggibilità da lontano.
Individua, con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare. La legge non prevede un numero minimo o massimo, pertanto dovrebbe valere il criterio di ragionevolezza: un numero adeguato a coprire le varie sedi (tenendo conto dell’articolazione su più piani dell’edificio), i vari orari e le probabilità di assenza/ferie, con un minimo, quindi, di almeno 2 persone per sede.
Nella scelta è quindi opportuno individuare il personale presente più regolarmente, considerando la delicatezza della funzione che ha poteri da Pubblico Ufficiale, la necessità di interpretare la legge, di compilare correttamente i verbali ecc.
Consegna agli incaricati:
la lettera di accreditamento
i moduli per la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto
il bollettino di c.c. postale per il versamento, da accludere al verbale
I funzionari incaricati devono vigilare sull’osservanza del divieto di fumare e procedere all’accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni in tutti i locali e pertinenze dell’Istituto, nonché recarsi tempestivamente in particolari punti dell’edificio ove sia segnalata una violazione.

In caso di trasgressione al divieto:

Accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
provvedono alla redazione del verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità,
individuano l’ammenda da comminare. Il verbale di contestazione deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità' cui far pervenire scritti difensivi;
consegnano al trasgressore, se identificato e maggiorenne, la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento e consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria. Se il trasgressore non è identificato o minorenne, consegnano agli uffici amministrativi tutte le copie.
Gli Uffici amministrativi, in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di trasgressore minorenne) provvedono alla notifica del verbale, a mezzo posta con raccomandata R.R., entro 90 giorni dalla constatazione.

In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, senza che sia avvenuto il pagamento, presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

 

 


LINK UTILI

 

Cartelli vietato fumare
Comunicazione al prefetto per mancato pagamento della sanzione
Delega al funzionario addesso alla vigilanza
Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare