O
rmai è noto che secondo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali i #genitori sono autorizzati a scattare foto durante gite e recite scolastiche ma non al #divulgare le stesse.
E se il genitore di un alunno della scuola divulgasse su Facebook le foto della recita, cosa si potrebbe fare?
A tal riguardo è opportuno ricordare che il #GDPR non si applica ai contesti “domestici” ovvero contesti del tutto estranei all’erogazione di un servizio o di una professione.
Di conseguenza al trattamento del genitore non si applica il GDPR.
Si applicheranno però i rimedi generali previsti, ad esempio, dall’art. 10 del Codice Civile il quale disciplina l’”abuso di immagine altrui”.
L'articolo afferma: “qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
La soluzione al problema è quindi rinvenibile nelle norme generali le quali restano applicabili anche in previsione di simili fattispecie residuali.