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l consenso -spesso considerato il passepartout dei problemi #privacy- è una base giuridica residuale valida quando non ne esistano di più pertinenti.
Inoltre il consenso per essere legittimo deve essere libero, specifico ed informato. Un consenso è libero quando l’interessato può rifiutarne il conferimento senza subire pregiudizio.
Il considerando 43 del #GDPR indica che è improbabile che le autorità pubbliche si basino sul consenso per effettuare il trattamento a causa dello squilibrio di potere nella relazione tra il titolare del trattamento e l’interessato. Del resto la base giuridica che giustifica i trattamenti delle autorità è l’obbligo di legge.
La #PA può chiedere il consenso riguardo ad un servizio facoltativo, come nell'esempio del Gruppo dei Garanti europei: una scuola pubblica chiede agli studenti il consenso ad utilizzare le loro fotografie in una rivista studentesca cartacea. Qui il consenso costituisce una scelta a patto che non venga negata l’istruzione e che gli studenti possano rifiutare senza subire pregiudizio.
Qualora la mancanza di consenso non consentisse la fruizione di un servizio (ancor peggio se obbligatorio), la scelta del consenso come base giuridica porterebbe all’illegittimità del trattamento esponendo l’ente ad aspre sanzioni.
#EUservice